Art. 4.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti ai province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

          b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati

 

Pag. 25

non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto.
      2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, dalla Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
      3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e dai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di cui al comma 2, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti, il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente una adeguata motivazione.
      4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
      5. Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo con cui sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e al decreto legislativo n. 533 del 1993 le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché norme per la semplificazione e l'abbreviazione del procedimento elettorale.
      6. All'inizio di ogni legislatura, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione di cui al
 

Pag. 26

comma 2 secondo le modalità ivi previste. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti della Camera dai deputati e del Senato della Repubblica. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede, altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di una nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.